L'articolo esamina le ultime modifiche alla legge nazionale sulla tutela del paesaggio, il cosidetto Codice Urbani, apportate dalla "Commissione Settis". Secondo l'autore questa revisione introduce ulteriori vincoli autorizzativi che gli organi statali (le soprintendenze) possono apporre agli interventi di trasformazione di aree soggette a tutela. Inoltre sembra non tener sufficientemente conto della Convenzione europea del paesaggio, in particolare per quanto riguarda l'impostazione e la concezione stessa di "paesaggio", che si dovrebbe identificare con l'intero territorio (compresi i paesaggi "degradati") e non solo con i siti cosiddetti di eccellenza, come invece è storicamente per la legislazione italiana. Secondo l'autore la tutela non confligge con la trasformazione del paesaggio e non è giusto che ciò che non è ufficialmente vincolato possa essere trasformato a piacimento in sede locale. Ciononostante il nuovo piano paesistico territoriale regionale della Puglia non si limita a porre vincoli e sembra accogliere l'impostazione della Convenzione europea, dedicando particolare attenzione anche ai territori agricoli e alla loro valenza economica, dando indicazioni gestionali del territorio.