L'Amministrazione pubblica puo' procedere a trattativa privata dopo l'infruttuoso esperimento di un'asta pubblica o di una licitazione privata: l'unica controversia riguarda se tale procedura sia applicabile dopo che sia andata deserta una precedente gara d'appalto concorso, o comunque dopo una valutazione sfavorevole di tutte le offerte ricevute.